Sicurezza sul Lavoro: Pubblicato il 68° Elenco dei Soggetti Abilitati. Sei in Regola?

Pubblicato il 20 febbraio 2026 alle ore 08:26

Nel labirinto della conformità normativa, la velocità è tutto. Il 26 gennaio 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rilasciato il Decreto n. 4, ufficializzando il 68° elenco dei soggetti abilitati per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Se la tua azienda utilizza gru, ponti sviluppabili, ascensori di cantiere o recipienti a pressione, questo aggiornamento non è solo "burocrazia": è la tua bussola per evitare sanzioni pesanti e garantire l'incolumità dei tuoi collaboratori.


Il Quadro Normativo: Perché non puoi improvvisare

Le verifiche periodiche non sono opzionali. L’architettura della sicurezza poggia sull'Articolo 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), che impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza.

La gerarchia dei controlli

Il sistema italiano prevede un iter preciso per la richiesta di verifica:

  1. INAIL: Il primo ente a cui rivolgersi per la prima verifica periodica.

  2. Soggetti Abilitati: Enti pubblici o privati (come quelli inseriti nel 68° elenco) a cui il datore di lavoro può affidarsi se l'INAIL non interviene entro 45 giorni o per le verifiche successive alla prima.


Cosa cambia con il 68° Elenco (D.M. 4 del 26/01/2026)

L'aggiornamento dell'elenco ministeriale risponde a criteri rigorosi stabiliti dal D.M. 11 aprile 2011. Non tutti possono verificare tutto. Ogni ente inserito nel decreto ha superato uno screening tecnico che ne certifica:

  • Competenza Tecnica: Personale qualificato e strumentazione adeguata.

  • Indipendenza: Assenza di conflitti di interesse con i produttori o gli installatori.

  • Copertura Assicurativa: Protezione contro eventuali rischi professionali.

Punto di Riflessione: Affidarsi a un soggetto non presente nell'ultimo elenco aggiornato rende la verifica nulla a livello legale, esponendo il datore di lavoro a responsabilità civili e penali in caso di incidente.


Le 3 Categorie di Attrezzature Sotto Lente

Il nuovo elenco abilita i soggetti a operare su tre macro-aree critiche (identificate dal D.M. 11/04/2011):

GruppoTipologia di AttrezzaturaEsempi ComuniGVRGas, Vapore, RiscaldamentoCaldaie, serbatoi GPL, recipienti a pressione.SCSollevamento CoseGru a torre, carrelli semoventi a braccio telescopico.SPSollevamento PersonePonti mobili sviluppabili, piattaforme di lavoro autosollevanti.


Guida Pratica: Come muoversi oggi

Sappiamo che il tuo tempo è prezioso. Ecco come agire per dormire sonni tranquilli:

  1. Censimento: Verifica le date di scadenza delle ultime verifiche fatte sulle tue attrezzature (rif. Allegato VII del D.Lgs. 81/08).

  2. Scelta del Partner: Consulta il 68° elenco del Decreto 4/2026. Scegli un soggetto abilitato per la tua specifica area geografica e categoria di attrezzatura.

  3. Prenotazione Anticipata: Non aspettare la scadenza. La continuità operativa dipende dalla tua capacità di programmare i controlli senza fermare la produzione.


Conclusione: La Sicurezza è un Investimento, non un Costo

Essere "in regola" non significa solo evitare una multa. Significa creare un ambiente di lavoro dove ogni ingranaggio gira nel modo giusto, proteggendo il capitale più importante: le persone.

Il Decreto n. 4 del 26 gennaio 2026 è lo strumento che ti permette di scegliere con consapevolezza i professionisti che certificheranno la solidità della tua azienda.


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